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Comitato di Valutazione Sinistri: cosa cambia per le strutture sanitarie dopo il 31 marzo 2026

Il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232 — attuativo della Legge Gelli-Bianco — ha introdotto l’obbligo di istituire il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.

Eppure, a poche settimane dalla scadenza, molte strutture non si sono ancora adeguate. Spesso perché convinte che l’obbligo non le riguardi — magari perché già assicurate — oppure perché, in assenza di una sanzione diretta, ritengono l’adempimento formale e non vincolante.

Questo articolo spiega perché entrambe le posizioni sono rischiose.


Cos’è il Comitato di Valutazione Sinistri e chi deve istituirlo

Il CVS è l’organo tecnico interno — o in convenzione — attraverso cui la struttura sanitaria gestisce le richieste di risarcimento. Non sostituisce l’assicurazione, ma la affianca: valuta la fondatezza delle pretese, quantifica il danno applicando le tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni (artt. 138 e 139), e fornisce alla direzione un parere motivato su cui basare le decisioni.

L’art. 1, comma 1, lett. h) del D.M. 232/2023 è chiaro sull’ambito di applicazione: sono tenute all’istituzione tutte le strutture che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dalla presenza o meno di copertura assicurativa. Studi medici associati, cliniche private, ospedali pubblici, strutture di cure domiciliari: nessuno è escluso.

La composizione minima è definita dall’art. 16 del decreto e deve includere competenze in medicina legale, liquidazione dei sinistri (loss adjustment), diritto sanitario e gestione del rischio clinico.


Il nodo interpretativo: “ma io sono assicurato, quindi non mi riguarda”

È la convinzione più diffusa, ed è anche quella più pericolosa. L’art. 15, comma 2, del D.M. 232/2023 indica espressamente che la struttura gestisce il sinistro tramite CVS «in completa o parziale auto-ritenzione del rischio, o con copertura assicurativa». La formulazione include entrambi i casi: assicurati e non assicurati.

L’ambiguità nasce dal fatto che la norma è collocata nel Titolo III del decreto, dedicato alle misure alternative alla copertura assicurativa. Questo ha portato alcuni operatori a un’interpretazione restrittiva, ma il tenore letterale della disposizione non la supporta.


Cosa rischia la struttura che non istituisce il CVS

Il D.M. 232/2023 non prevede una sanzione pecuniaria diretta per la mancata istituzione del CVS. Ma questo non significa assenza di conseguenze: significa che le conseguenze arrivano da altri canali, spesso più gravosi.

1. Il sinistro può restare senza copertura

La polizza assicurativa funziona correttamente solo se la struttura rispetta i protocolli di gestione dei sinistri che il decreto impone di inserire nel contratto. Senza CVS, la struttura rischia eccezioni da parte della compagnia fondate sull’art. 1915 del Codice Civile: mancata o tardiva comunicazione del sinistro e inadempimento dell’obbligo di limitare il danno (obbligo di salvataggio). In entrambi i casi, l’indennizzo può essere ridotto o negato.

2. Il premio assicurativo resta elevato

L’art. 3, comma 7, del D.M. correla la riduzione del premio alle azioni documentate di gestione del rischio. Una struttura priva di CVS non ha nulla da esibire all’assicuratore per negoziare condizioni migliori.

3. Il bilancio può essere contestato

Per le strutture che operano in auto-ritenzione del rischio, il decreto impone la costituzione di fondi rischi e riserve sinistri (artt. 10 e 11) la cui congruità deve essere certificata dal revisore legale. Senza il CVS — l’organo deputato a fornire le valutazioni tecniche di base — il revisore potrebbe sollevare rilievi sull’adeguatezza degli accantonamenti. Per le strutture pubbliche, questo apre anche al tema dei controlli della Corte dei Conti.

4. La conciliazione obbligatoria diventa più difficile

Prima di avviare un giudizio per responsabilità sanitaria, la Legge Gelli impone un tentativo di conciliazione attraverso accertamento tecnico preventivo (art. 8, art. 696-bis c.p.c.). In questa fase, è la compagnia assicurativa che deve formulare un’offerta di risarcimento. Ma per farlo ha bisogno di una valutazione tecnica interna del sinistro — che senza CVS semplicemente non esiste. Il risultato: più contenziosi, più lunghi e più costosi.

5. Si perde il diritto di rivalsa sul sanitario

L’art. 13 della Legge Gelli obbliga la struttura a comunicare al professionista coinvolto l’avvio del giudizio entro 45 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo. Se la comunicazione è omessa o tardiva, decade il diritto di rivalsa: la struttura non potrà più recuperare quanto pagato al paziente, nemmeno in caso di colpa grave del sanitario. Il CVS è il presidio più efficace per intercettare per tempo queste scadenze.

6. Gli amministratori rispondono in proprio

L’art. 2086 del Codice Civile, riformulato dal Codice della Crisi d’Impresa, impone agli amministratori di dotare la struttura di assetti organizzativi adeguati. Un sistema di gestione dei sinistri non conforme al D.M. 232/2023 può configurare una violazione di questo obbligo. Se dalla mancata istituzione del CVS deriva un danno patrimoniale alla struttura — un accantonamento insufficiente, una rivalsa perduta, un contenzioso evitabile — gli amministratori possono rispondere personalmente (artt. 2392 ss. c.c. per le s.p.a., art. 2476 c.c. per le s.r.l.). Per le strutture pubbliche, la responsabilità è erariale.

7. Rischi sull’autorizzazione sanitaria e sull’accreditamento

Le strutture private operano in forza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e, quando erogano prestazioni per il SSN, di accreditamento istituzionale. L’integrazione degli obblighi della Legge Gelli nei requisiti autorizzativi regionali è già in corso: alcune regioni hanno già incluso nei propri atti la presenza di sistemi di gestione del rischio clinico come requisito verificabile. L’art. 18, comma 5, del decreto prevede verifiche periodiche da parte dei Ministeri competenti e delle Regioni. La mancata istituzione del CVS può tradursi in contestazioni in sede di rinnovo o verifica dei titoli abilitativi.


Perché agire adesso

Il 31 marzo 2026 è già trascorso per molte strutture che leggono questo articolo. Da quella data, ogni giorno di non conformità produce effetti reali: sul contratto assicurativo, sulla capacità di difendersi in sede di conciliazione, sulla responsabilità degli organi di gestione, sui titoli abilitativi.

Il CVS non è un adempimento burocratico fine a sé stesso. È l’interfaccia operativa tra la struttura, l’assicuratore, il paziente che avanza una richiesta e il sistema giudiziario. Una struttura che non lo ha è, di fatto, priva di un presidio centrale nella gestione del rischio clinico.

Il modello organizzativo può essere flessibile — interno o in convenzione, con composizione adattata alla dimensione della struttura — ma non è facoltativo.

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