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Legge Concorrenza: una svolta per la sanità (pubblica e privata)

Che la sanità sia ad una svolta, si legge ormai ovunque. Ma si parla sempre di cosa sta cambiando per la Sanità Digitale. 
In realtà il 12 agosto è stata pubblicata in GU la Legge Concorrenza – Legge 5 agosto 2022 n. 118 – che è entrata in vigore il 27 agosto.
Forse stavolta pare che sia veramente una svolta nella applicazione della concorrenza in sanità
Se ne parla dal D.Lgs. 502/’99 e dalla riforma Bindi, ma sono sempre state solo enunciazioni.
Ora sembra che ci siamo.

Cosa cambia

1) ACCREDITAMENTI (art. 8-quater dlgs 502)
La nuova formulazione mette il focus sulla qualità ed i volumi di prestazione da erogare, indicando solo “in via eventuale” l’attività già eventualmente svolta.
Tale previsione apre le porte anche a nuovi soggetti che potrebbero non aver mai svolto attività in ambito sanitario e ne abbiamo bisogno, non solo perché un po’ di concorrenza fa bene a tutti (anche a chi c’è già che sarà incentivato a fare meglio), ma anche perché dobbiamo costruire tutto il domiciliare e qui siamo proprio all’inizio.
 
2) CONTRATTI (art. 8-quinquies dlgs 502)
La vera svolta è sui contratti, dove si stabilisce che i soggetti privati devono essere scelti “mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare” quindi, di fatto, un sistema di gara e qui starà alle Regioni valorizzare anche chi sta innovando attraverso nuovi sistemi digitali di erogazione delle prestazioni (es. telemedicina, appsanitarie ecc.).

Vi presentiamo uno schema realizzato dallo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli che mette a confronto la nuova disciplina con la precedente. Clicca qui per scaricarlo

Infine si allargano i settori coperti dell’art. 9 – Fondi Sanitari Integrativi.
Si aggiungono
1) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;
2) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; l
3) e prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328

Per approfondire il tema rimandiamo all’articolo di Giorgia Verlato “Legge concorrenza: cosa cambia per la sanità privata e pubblica?”

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