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Il testo del decreto, con la proposta di riparto dei fondi del PNRR alle Regioni, trasmesso alla conferenza Stato-Regioni per la sua definitiva approvazione

I finanziamenti previsti sono di circa 8 miliardi, così ripartiti:

  • 2 miliardi per realizzare minimo 1.350 Case della Comunità;
  • 1 miliardo per realizzare minimo 400 Ospedali di Comunità;
  • 204 milioni per istituire 600 Centrali Operative Territoriali (comprendendo anche i costi d’interconnessione nonchè d’acquisto dei dispositivi medici);
  • 2,6 miliardi per l’acquisto di 3.100 grandi apparecchiature sanitarie nonchè per digitalizzare 280 strutture ospedaliere (sedi di DEA di 1° e 2° livello);
  • 2 miliardi per l’adeguamento antisismico di 220 ospedali;
  • 30 milioni per il potenziamento del sistema informativo del Ministero della Salute;
  • 80 milioni per la formazione del personale.

La Conferenza Stato-Regioni ha tempo fino al 28/2/2022 per la presentazione dei Piani regionali, a cui farà poi seguito la sottoscrizione, entro il 31/5/2022, del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) che dovrebbe “spiegare” il corretto funzionamento del sistema.

Le Regioni infatti, per ottenere i fondi previsti, devono stipulare uno specifico Accordo con il Ministero competente (in questo caso quello della Salute) d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze (artt. 1 e 6 del D.Lgs.n.  8/2011) che prevede, relativamente ad  ogni intervento (o categoria di interventi) o programma:

  • il soddisfacimento dei criteri d’ammissibilita’ di programmi;
  • il cronoprogramma dei lavori;
  • le responsabilita’ dei contraenti,
  • i criteri di valutazione e di monitoraggio;
  • le sanzioni per le eventuali inadempienze.

Il CIS dovrà inoltre contenere le ipotesi di definanziamento (anche parziale) degli interventi ovvero l’attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo.

L’art. 6 dello stesso D.Lgs.n. 88/2011 stabilisce inoltre che:

  • la progettazione, l’approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel CIS sono  disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei contratto pubblici);
  • le risorse previste sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato d’avanzamento della spesa, in appositi Fondi a destinazione vincolata alle finalita’ approvate, che garantiscono la piena tracciabilita’ delle risorse attribuite anche in linea con le procedure previste dall’art. 3 L.n. 136/2010 e dall’art. 30 L.n. 196/2009;
  • l’attuazione degli interventi e’ coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e regionali, assicurando, altresì il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell’ambito delle competenze istituzionali;
  • le amministrazioni interessate effettuano i controlli per garantire la correttezza e regolarita’ della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio;
  • i sistemi informativi garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla realizzazione materiale dell’intervento (anche ai sensi della L.n. 196/2009), assicurando, sulla base di apposite intese, l’accesso a tali informazioni da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte dei conti;
  • In caso d’inerzia o inadempimento delle Amministrazioni responsabili degli interventi, nonchè di mancato rispetto del cronoprogramma, il Governo esercita il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2° Cost., secondo le modalita’ individuate dall’art. 8 L.n. 131/2003 e dagli artt.  5 e 11 L.n. 400/1988 nonché dalle vigenti disposizioni in materia d’interventi sostitutivi finalizzati all’esecuzione di opere e di investimenti

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